Regime forfettario 2026: guida completa a requisiti e limiti
Contenuto informativo, non è consulenza fiscale.
In questo articolo
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato delle partite IVA individuali: professionisti, artigiani e commercianti che rispettano alcuni limiti di ricavi e altre condizioni. In fattura non si addebita l'IVA, la contabilità è ridotta al minimo e al posto di IRPEF, addizionali e IRAP si paga un'unica imposta sostitutiva, al 15% oppure al 5% per le nuove attività, calcolata su un reddito stabilito in modo forfettario.
Nel 2026 l'impianto non cambia: la Legge di bilancio ha lasciato invariati il tetto di 85.000 € di ricavi e i coefficienti di redditività, e ha confermato a 35.000 € il limite dei redditi da lavoro dipendente. In questa guida trovi requisiti, calcolo delle tasse, soglie di uscita e obblighi di fatturazione, con esempi numerici.
Chi può applicare il forfettario nel 2026
I requisiti si verificano sull'anno precedente: per applicare il regime nel 2026 contano i dati del 2025. Devono essere rispettate tutte e tre le condizioni che seguono.
1. Ricavi o compensi fino a 85.000 €
Nell'anno precedente non devi aver superato 85.000 € di ricavi o compensi, calcolati per cassa, cioè sugli importi effettivamente incassati. Se hai aperto la partita IVA nel corso di quell'anno, l'importo va ragguagliato ad anno: si riporta a 12 mesi prima di confrontarlo con la soglia, con la formula incassi × 365 ÷ giorni di attività.
Esempio. Hai aperto la partita IVA il 1° luglio 2025 (184 giorni di attività fino al 31 dicembre). Con 40.000 € incassati il valore ragguagliato è circa 79.348 €: sei sotto soglia. Con 45.000 € diventa circa 89.266 €: è come se avessi superato gli 85.000 €. Se sei vicino alla soglia, fai verificare il calcolo al tuo commercialista.
2. Spese per il personale fino a 20.000 €
Nell'anno precedente le spese sostenute per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori non devono aver superato 20.000 € lordi.
3. Redditi da lavoro dipendente o pensione fino a 35.000 €
Se nell'anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (pensioni comprese) superiori a 35.000 € lordi, non puoi applicare il regime. Il limite ordinario sarebbe di 30.000 €: è stato portato a 35.000 € per il 2025 e il 2026, quindi per gli anni successivi conviene controllare le eventuali proroghe nelle prossime leggi di bilancio.
La soglia non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell'anno precedente.
Le cause di esclusione
Anche rispettando i tre requisiti, non puoi applicare il forfettario se ricorre una di queste situazioni:
- usi regimi speciali ai fini IVA o regimi forfettari di determinazione del reddito;
- non sei residente in Italia, a meno che tu risieda in uno Stato UE o SEE con adeguato scambio di informazioni e produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- effettui in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- partecipi a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controlli direttamente o indirettamente una S.r.l. che svolge attività riconducibili alla tua;
- svolgi l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui hai un rapporto in corso, o con cui ne hai avuto uno nei due anni precedenti, o di soggetti a loro riconducibili. Fanno eccezione i professionisti che avviano l'attività dopo il periodo di pratica obbligatoria.
L'ultimo punto è il più sottovalutato da chi passa da dipendente a freelance e continua a lavorare per la stessa azienda: se quel cliente pesa in modo prevalente sul tuo fatturato, il forfettario non è utilizzabile.
Come si calcolano le tasse
Nel forfettario non si deducono i costi reali. Il reddito si ottiene applicando ai ricavi incassati un coefficiente di redditività legato al codice ATECO dell'attività: trovi la tabella completa nella guida ai coefficienti. Il calcolo ha quattro passaggi:
- reddito lordo = incassi × coefficiente di redditività;
- si sottraggono i contributi previdenziali versati (INPS o cassa professionale);
- sul risultato si applica l'imposta sostitutiva;
- l'aliquota è il 15%, oppure il 5% per le nuove attività che ne hanno diritto.
Esempio: professionista con 30.000 € di incassi
Coefficiente 78%, contributi alla Gestione Separata INPS (26,07% nel 2026), imposta sostitutiva al 5%.
| Passaggio | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Reddito lordo | 30.000 € × 78% | 23.400,00 € |
| Contributi INPS | 23.400 € × 26,07% | 6.100,38 € |
| Reddito su cui si applica l'imposta | 23.400 € − 6.100,38 € | 17.299,62 € |
| Imposta sostitutiva al 5% | 17.299,62 € × 5% | 864,98 € |
Tra contributi e imposta versi 6.965,36 €, circa il 23% degli incassi, e ti restano circa 23.035 € (poco meno di 1.920 € al mese). Con l'aliquota al 15% l'imposta sale a 2.594,94 €, il carico totale a 8.695,32 € (circa il 29%) e ti restano circa 21.305 €.
Nota. Nell'esempio supponiamo, per semplicità, che i contributi calcolati sul reddito dell'anno coincidano con quelli versati e dedotti nello stesso anno. In realtà si deducono i contributi effettivamente versati nell'anno (principio di cassa), tra cui anche saldi e acconti riferiti ad anni diversi: l'importo reale può quindi differire.
Aliquota al 5% o al 15%
L'aliquota ordinaria è il 15%. Si applica il 5% per i primi cinque anni di attività se sono rispettate tutte queste condizioni:
- nei tre anni precedenti non hai esercitato alcuna attività artistica, professionale o d'impresa, nemmeno in forma associata o familiare;
- la nuova attività non è la mera prosecuzione di un'attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo (salvo la pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni);
- se prosegui un'attività svolta da un altro soggetto, i ricavi di quell'attività nell'anno precedente non superano 85.000 €.
Il 5% è riservato a chi inizia una nuova attività direttamente nel regime forfettario: chi proviene dal regime ordinario applica il 15%, anche se l'attività è nuova.
Soglie: cosa succede se superi 85.000 € o 100.000 €
Per entrambe le soglie contano i ricavi o compensi incassati nell'anno, non quelli fatturati.
| Incassi dell'anno | Conseguenza |
|---|---|
| Fino a 85.000 € | Resti nel regime. |
| Da 85.000,01 € a 100.000 € | Termini l'anno nel forfettario, senza IVA in fattura. Dal 1° gennaio dell'anno successivo passi al regime ordinario o semplificato. |
| Oltre 100.000 € | L'uscita è immediata, nello stesso anno. Dall'operazione che fa superare il limite si applica l'IVA, il reddito dell'intero anno è determinato con le regole ordinarie (IRPEF a scaglioni) e i clienti sostituti d'imposta devono applicare la ritenuta d'acconto sulle fatture emesse da quel momento. |
Se svolgi più attività con codici ATECO diversi, le soglie si valutano sul totale degli incassi, mentre il coefficiente si applica separatamente a ciascuna attività.
Fatturazione: cosa cambia in pratica
- Fattura elettronica. Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI) riguarda tutti i forfettari.
- Eccezione per i sanitari. Medici, odontoiatri, psicologi e altri professionisti sanitari che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria non possono emettere fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Il divieto, a lungo prorogato di anno in anno, è stato reso strutturale dal D.Lgs. n. 81/2025 e vale anche per il 2026 e gli anni successivi.
- Niente IVA. In fattura non si addebita l'IVA e va riportato il riferimento al regime, ad esempio: «Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014». Il tuo software di fatturazione, di norma, propone già la formula corretta.
- Marca da bollo. Sulle fatture di importo superiore a 77,47 € si applica l'imposta di bollo di 2 €; per le fatture elettroniche è assolta in modo virtuale.
- Nessuna ritenuta d'acconto. Incassi l'importo per intero, purché in fattura sia indicato che il compenso non è soggetto a ritenuta ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 190/2014.
Vantaggi e limiti da conoscere
I vantaggi principali
- un'unica imposta sostitutiva al 5% o al 15%, al posto di IRPEF, addizionali e IRAP;
- nessuna IVA da addebitare e nessuna liquidazione o dichiarazione IVA;
- nessuna ritenuta d'acconto sui compensi;
- esclusione dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- obblighi contabili ridotti: niente registri IVA, resta la conservazione delle fatture.
I limiti da tenere presenti
- I costi reali non contano. Conta solo il coefficiente: con il 78% lo Stato riconosce spese pari al 22% degli incassi. Se i tuoi costi effettivi sono molto più alti, il regime ordinario può risultare più conveniente.
- L'IVA sugli acquisti non si detrae. Quella pagata ai fornitori è un costo.
- Le soglie sono rigide, e oltre i 100.000 € l'uscita è immediata.
- Il vantaggio sul prezzo dipende dal cliente. A parità di compenso, un concorrente in regime ordinario deve aggiungere il 22% di IVA: un cliente che non può detrarla (un privato, un'associazione) paga 122 € invece di 100 €. In altre parole il tuo prezzo finale è circa il 18% più basso. Se invece il cliente ha partita IVA e detrae l'imposta, la differenza è nulla.
Da dove partire
- Verifica di rispettare i tre requisiti e di non rientrare in nessuna causa di esclusione.
- Individua il tuo codice ATECO e il relativo coefficiente nella guida ai coefficienti di redditività.
- Calcola quanto mettere da parte ogni volta che incassi e quando cadono le scadenze, con la guida agli F24 di giugno e novembre.
- Tieni sotto controllo gli incassi dell'anno rispetto alle soglie di 85.000 € e 100.000 €.
- Se lavori nel digitale, leggi la guida per sviluppatori o per consulenti.
Fonti e approfondimenti ufficiali
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 sul regime forfetario
- INPS, Circolare n. 8 del 3 febbraio 2026: aliquote contributive della Gestione Separata
- D.Lgs. n. 81/2025 (divieto strutturale di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche)
Contenuto informativo
Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza fiscale, legale o previdenziale. Gli esempi numerici sono semplificati e non tengono conto di tutte le situazioni individuali. Norme, aliquote e scadenze possono cambiare: prima di decidere verifica le fonti ufficiali citate nell'articolo e confrontati con un commercialista.
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