Fondamentali

Regime forfettario 2026: guida completa a requisiti e limiti

A cura di Redazione ForfettarioProAggiornato il 9 min di lettura

Contenuto informativo, non è consulenza fiscale.

Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato delle partite IVA individuali: professionisti, artigiani e commercianti che rispettano alcuni limiti di ricavi e altre condizioni. In fattura non si addebita l'IVA, la contabilità è ridotta al minimo e al posto di IRPEF, addizionali e IRAP si paga un'unica imposta sostitutiva, al 15% oppure al 5% per le nuove attività, calcolata su un reddito stabilito in modo forfettario.

Nel 2026 l'impianto non cambia: la Legge di bilancio ha lasciato invariati il tetto di 85.000 € di ricavi e i coefficienti di redditività, e ha confermato a 35.000 € il limite dei redditi da lavoro dipendente. In questa guida trovi requisiti, calcolo delle tasse, soglie di uscita e obblighi di fatturazione, con esempi numerici.

Chi può applicare il forfettario nel 2026

I requisiti si verificano sull'anno precedente: per applicare il regime nel 2026 contano i dati del 2025. Devono essere rispettate tutte e tre le condizioni che seguono.

1. Ricavi o compensi fino a 85.000 €

Nell'anno precedente non devi aver superato 85.000 € di ricavi o compensi, calcolati per cassa, cioè sugli importi effettivamente incassati. Se hai aperto la partita IVA nel corso di quell'anno, l'importo va ragguagliato ad anno: si riporta a 12 mesi prima di confrontarlo con la soglia, con la formula incassi × 365 ÷ giorni di attività.

Esempio. Hai aperto la partita IVA il 1° luglio 2025 (184 giorni di attività fino al 31 dicembre). Con 40.000 € incassati il valore ragguagliato è circa 79.348 €: sei sotto soglia. Con 45.000 € diventa circa 89.266 €: è come se avessi superato gli 85.000 €. Se sei vicino alla soglia, fai verificare il calcolo al tuo commercialista.

2. Spese per il personale fino a 20.000 €

Nell'anno precedente le spese sostenute per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori non devono aver superato 20.000 € lordi.

3. Redditi da lavoro dipendente o pensione fino a 35.000 €

Se nell'anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (pensioni comprese) superiori a 35.000 € lordi, non puoi applicare il regime. Il limite ordinario sarebbe di 30.000 €: è stato portato a 35.000 € per il 2025 e il 2026, quindi per gli anni successivi conviene controllare le eventuali proroghe nelle prossime leggi di bilancio.

La soglia non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell'anno precedente.

Le cause di esclusione

Anche rispettando i tre requisiti, non puoi applicare il forfettario se ricorre una di queste situazioni:

  • usi regimi speciali ai fini IVA o regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • non sei residente in Italia, a meno che tu risieda in uno Stato UE o SEE con adeguato scambio di informazioni e produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
  • effettui in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipi a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controlli direttamente o indirettamente una S.r.l. che svolge attività riconducibili alla tua;
  • svolgi l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui hai un rapporto in corso, o con cui ne hai avuto uno nei due anni precedenti, o di soggetti a loro riconducibili. Fanno eccezione i professionisti che avviano l'attività dopo il periodo di pratica obbligatoria.

L'ultimo punto è il più sottovalutato da chi passa da dipendente a freelance e continua a lavorare per la stessa azienda: se quel cliente pesa in modo prevalente sul tuo fatturato, il forfettario non è utilizzabile.

Come si calcolano le tasse

Nel forfettario non si deducono i costi reali. Il reddito si ottiene applicando ai ricavi incassati un coefficiente di redditività legato al codice ATECO dell'attività: trovi la tabella completa nella guida ai coefficienti. Il calcolo ha quattro passaggi:

  1. reddito lordo = incassi × coefficiente di redditività;
  2. si sottraggono i contributi previdenziali versati (INPS o cassa professionale);
  3. sul risultato si applica l'imposta sostitutiva;
  4. l'aliquota è il 15%, oppure il 5% per le nuove attività che ne hanno diritto.

Esempio: professionista con 30.000 € di incassi

Coefficiente 78%, contributi alla Gestione Separata INPS (26,07% nel 2026), imposta sostitutiva al 5%.

PassaggioCalcoloImporto
Reddito lordo30.000 € × 78%23.400,00 €
Contributi INPS23.400 € × 26,07%6.100,38 €
Reddito su cui si applica l'imposta23.400 € − 6.100,38 €17.299,62 €
Imposta sostitutiva al 5%17.299,62 € × 5%864,98 €

Tra contributi e imposta versi 6.965,36 €, circa il 23% degli incassi, e ti restano circa 23.035 € (poco meno di 1.920 € al mese). Con l'aliquota al 15% l'imposta sale a 2.594,94 €, il carico totale a 8.695,32 € (circa il 29%) e ti restano circa 21.305 €.

Nota. Nell'esempio supponiamo, per semplicità, che i contributi calcolati sul reddito dell'anno coincidano con quelli versati e dedotti nello stesso anno. In realtà si deducono i contributi effettivamente versati nell'anno (principio di cassa), tra cui anche saldi e acconti riferiti ad anni diversi: l'importo reale può quindi differire.

Aliquota al 5% o al 15%

L'aliquota ordinaria è il 15%. Si applica il 5% per i primi cinque anni di attività se sono rispettate tutte queste condizioni:

  • nei tre anni precedenti non hai esercitato alcuna attività artistica, professionale o d'impresa, nemmeno in forma associata o familiare;
  • la nuova attività non è la mera prosecuzione di un'attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo (salvo la pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni);
  • se prosegui un'attività svolta da un altro soggetto, i ricavi di quell'attività nell'anno precedente non superano 85.000 €.

Il 5% è riservato a chi inizia una nuova attività direttamente nel regime forfettario: chi proviene dal regime ordinario applica il 15%, anche se l'attività è nuova.

Soglie: cosa succede se superi 85.000 € o 100.000 €

Per entrambe le soglie contano i ricavi o compensi incassati nell'anno, non quelli fatturati.

Incassi dell'annoConseguenza
Fino a 85.000 €Resti nel regime.
Da 85.000,01 € a 100.000 €Termini l'anno nel forfettario, senza IVA in fattura. Dal 1° gennaio dell'anno successivo passi al regime ordinario o semplificato.
Oltre 100.000 €L'uscita è immediata, nello stesso anno. Dall'operazione che fa superare il limite si applica l'IVA, il reddito dell'intero anno è determinato con le regole ordinarie (IRPEF a scaglioni) e i clienti sostituti d'imposta devono applicare la ritenuta d'acconto sulle fatture emesse da quel momento.

Se svolgi più attività con codici ATECO diversi, le soglie si valutano sul totale degli incassi, mentre il coefficiente si applica separatamente a ciascuna attività.

Fatturazione: cosa cambia in pratica

  • Fattura elettronica. Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI) riguarda tutti i forfettari.
  • Eccezione per i sanitari. Medici, odontoiatri, psicologi e altri professionisti sanitari che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria non possono emettere fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Il divieto, a lungo prorogato di anno in anno, è stato reso strutturale dal D.Lgs. n. 81/2025 e vale anche per il 2026 e gli anni successivi.
  • Niente IVA. In fattura non si addebita l'IVA e va riportato il riferimento al regime, ad esempio: «Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014». Il tuo software di fatturazione, di norma, propone già la formula corretta.
  • Marca da bollo. Sulle fatture di importo superiore a 77,47 € si applica l'imposta di bollo di 2 €; per le fatture elettroniche è assolta in modo virtuale.
  • Nessuna ritenuta d'acconto. Incassi l'importo per intero, purché in fattura sia indicato che il compenso non è soggetto a ritenuta ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 190/2014.

Vantaggi e limiti da conoscere

I vantaggi principali

  • un'unica imposta sostitutiva al 5% o al 15%, al posto di IRPEF, addizionali e IRAP;
  • nessuna IVA da addebitare e nessuna liquidazione o dichiarazione IVA;
  • nessuna ritenuta d'acconto sui compensi;
  • esclusione dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • obblighi contabili ridotti: niente registri IVA, resta la conservazione delle fatture.

I limiti da tenere presenti

  • I costi reali non contano. Conta solo il coefficiente: con il 78% lo Stato riconosce spese pari al 22% degli incassi. Se i tuoi costi effettivi sono molto più alti, il regime ordinario può risultare più conveniente.
  • L'IVA sugli acquisti non si detrae. Quella pagata ai fornitori è un costo.
  • Le soglie sono rigide, e oltre i 100.000 € l'uscita è immediata.
  • Il vantaggio sul prezzo dipende dal cliente. A parità di compenso, un concorrente in regime ordinario deve aggiungere il 22% di IVA: un cliente che non può detrarla (un privato, un'associazione) paga 122 € invece di 100 €. In altre parole il tuo prezzo finale è circa il 18% più basso. Se invece il cliente ha partita IVA e detrae l'imposta, la differenza è nulla.

Da dove partire

  1. Verifica di rispettare i tre requisiti e di non rientrare in nessuna causa di esclusione.
  2. Individua il tuo codice ATECO e il relativo coefficiente nella guida ai coefficienti di redditività.
  3. Calcola quanto mettere da parte ogni volta che incassi e quando cadono le scadenze, con la guida agli F24 di giugno e novembre.
  4. Tieni sotto controllo gli incassi dell'anno rispetto alle soglie di 85.000 € e 100.000 €.
  5. Se lavori nel digitale, leggi la guida per sviluppatori o per consulenti.

Fonti e approfondimenti ufficiali

Contenuto informativo

Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza fiscale, legale o previdenziale. Gli esempi numerici sono semplificati e non tengono conto di tutte le situazioni individuali. Norme, aliquote e scadenze possono cambiare: prima di decidere verifica le fonti ufficiali citate nell'articolo e confrontati con un commercialista.

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